Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MENDRISIO MARIO LUZI POESIA DEL MONDO

I. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

Art. 1
Denominazione

Sotto la denominazione “Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo“ é costituita un’associazione conformemente agli art.li 60 e ss. CCS e alle norme del presente statuto.

Art. 2
Scopo

1 L’Associazione è dedicata al grande poeta italiano Mario Luzi e nasce per raccogliere e custodire l’intensità del suo messaggio poetico. La missione sarà di custodire e promuovere il messaggio che Mario Luzi ha instancabilmente trasmesso: la necessità del rispetto fra gli uomini, la necessità di un’integrità morale, la profondità spirituale dell’essere come valore della vita ma anche la volontà di operare come ente di formazione e produzione.

2 Scopo dell’Associazione è quello di donare poesia alla città di Mendrisio e al contempo porre Mendrisio all’attenzione internazionale come luogo della poesia, come città che dona poesia. Sarà un luogo di riferimento per tutti coloro che amano la poesia e che con il loro impegno, la loro passione, credono nella cultura come conoscenza e formazione. Sarà impegno dell’Associazione operare per una presenza viva ed attiva nella città di Mendrisio, come elemento di stimolo e di proposte per la comunità, ma anche di divenire organo flessibile in grado di raccogliere l’interesse e l’attenzione internazionale.

3 L’Associazione intende promuovere e diffondere l’opera di Mario Luzi attraverso l’approfondimento, la ricerca, l’eventuale curatela di riedizioni di opere edite, ovvero di testi inediti fermo restando il placet del titolare dei diritti d’autore. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, il dibattito, le iniziative editoriali dell’opera del poeta, l’aggiornamento culturale anche in diversi settori delle arti attraverso incontri, conferenze, presentazioni di libri, reading di poesia, corsi di scrittura creativa, eventi artistici, musicali, letterari, attività di editoria, progetti per i bambini capaci di sensibilizzare l’attenzione alla poesia, convegni, recital, rappresentazioni teatrali, registrazioni audio e video, la distribuzione di bollettini semestrali e/o annuali sull’attività dell’Associazione agli iscritti e alle istituzioni destinatarie privilegiate quali le biblioteche, gli archivi, le principali librerie, qualsiasi altra attività culturale aderente agli scopi dell’Associazione.

4 L’Associazione predisporrà l’apertura di un website per la consultazione più completa e corretta sia delle attività sia dell’opera e della vita di Mario Luzi.

5 L’Associazione opera in collaborazione con il Municipio e con i Servizi culturali della Città di Mendrisio.

Art. 3
Sede

La sede dell’Associazione è a Mendrisio.

Art. 4
Durata

La durata dell’Associazione è indeterminata.

II. SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5
Soci

Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione.
Il comitato decide sulle domande di ammissione.
Il Comune di MENDRISIO è membro di diritto dell’Associazione.

Art. 6
Persone fisiche

Le persone fisiche possono aderire all’Associazione a titolo personale individuale.

Art. 7
Persone giuridiche

Le persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato possono essere soci dell’Associazione.

Art. 8
Soci fondatori

Sono soci fondatori:

Carlo Croci, Fabio Caminada, Francesco Hofer, Paolo Andrea Mettel, Flavio Medici, Michele Fazioli, Edy Massera, Annapaola Mettel, Alberto Lurà, Mario Postizzi, Silvia Mettel Lupo, Massimo Lupo, Marco Marchi,  Alfiero Petreni,  Annamaria Murdocca, Stefano Verdino, Giacomo Mettel, Marco Nereo Rotelli, Gianni Luzi, Caterina Trombetti, Adelmo Paganini, Stefania Stramigioli, Anna Buoninsegni.

Art. 9
Soci sostenitori

Le persone fisiche e le persone giuridiche che sostengono le attività dell’Associazione con un contributo significativo sono riconosciuti quali soci sostenitori.

Art. 10
Responsabilità

I soci dell’Associazione non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio sociale e non sono personalmente responsabili degli impegni dell’Associazione per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.
In caso di decesso o di dimissioni la quota sociale versata non è restituita.

Art. 11
Dimissioni

I soci possono dimissionare in ogni momento dietro preavviso di 6 mesi per la fine di un anno inviato al comitato. Per l’anno civile in corso la tassa sociale è comunque dovuta.

Il socio che nonostante due richiami non paga la tassa sociale è considerato dimissionario.

III. PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle tasse sociali;
b) dagli interessi del patrimonio sociale;
c) dai contributi, dalle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche;
d) dai contributi degli enti pubblici;
e) dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni.

Art. 13
Tasse sociali

La tassa sociale è fissata annualmente dall’Assemblea su proposta del comitato.

IV. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14
Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea generale;
b) il comitato;
c) l’ufficio di revisione.

Art. 15
Assemblea generale

L’assemblea generale si compone dei soci, dei soci onorari, dei soci sostenitori e di un delegato per le persone giuridiche (persone giuridiche di diritto pubblico e privato).

L’assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso spedito a ogni socio con almeno 30 giorni di preavviso e si tiene di regola entro il 30 giugno di ogni anno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Art. 16
Validità dell’assemblea e delle deliberazioni

L’assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
Riservati i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata, le deliberazioni assembleari sono prese dalla maggioranza dei votanti.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altre associazioni, occorre la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti all’assemblea.

In caso di parità di voti decide quello del Presidente.

Art. 17
Diritto di voto

Ogni socio, persona fisica o giuridica o ente pubblico, ha diritto a un voto.
Ha diritto a più voti unicamente il socio che è legittimato tramite regolare procura da parte di un altro socio.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 18
Verbale

Il verbale riporta il riassunto delle discussioni e l’esito delle deliberazioni assembleari.
Il verbale deve essere firmato dal presidente dell’Associazione e dal segretario.

Art. 19
Competenze dell’Assemblea generale

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione e esercita le seguenti competenze:
a) approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b) nomina e revoca il presidente e gli altri membri del comitato;
c) designa l’ufficio di revisione composto da 1 membro;
d) approva il rapporto d’attività del comitato e i conti annuali;
e) dà scarico al comitato;
f) nomina i soci onorari su proposta del comitato;
g) pronuncia l’esclusione dei soci che contravvengono agli scopi sociali;
h) modifica gli statuti;
i) decide la fusione con altre associazioni;
l) decide lo scioglimento dell’Associazione.

Nei casi previsti dalle lett. h), i) e l) le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti all’assemblea. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Art. 20
Comitato

Il comitato è composto di un numero dispari di membri fino a un massimo di 9 che stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.
Il comitato designa nel suo seno un vicepresidente, un segretario e un cassiere. Il comitato può istituire un comitato scientifico e altri gruppi di lavoro secondo necessità.

Ha diritto di far parte del comitato 1 rappresentante della città di Mendrisio nominato dal Municipio.

Art. 21
Competenze

Il comitato esercita le seguenti competenze:
a) concretizza gli indirizzi generali dell’Associazione;
b) assicura l’amministrazione, organizza e coordina l’attività dell’Associazione;
c) adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo; in modo particolare si pronuncia circa l’accettazione di donazioni e legati;
d) allestisce l’ordine del giorno delle assemblee generali e esegue le decisioni delle stesse.

Art. 22
Riunioni

Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell’Associazione lo esigono dietro convocazione scritta o verbale del suo presidente o del vicepresidente.
Ogni membro del comitato può chiedere la convocazione di una seduta.
Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei suoi membri. È possibile l’adozione di decisioni in via di circolazione. Di tutte le deliberazioni del comitato è tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 23
Rappresentanza

L’Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del consiglio o del segretario.

Art. 24
Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione è composto da 1 membro designato dall’assemblea generale.
L’ufficio di revisione allestisce il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell’assemblea generale.

Art. 25
Esercizio contabile

L’esercizio contabile è annuale e chiude al 31 dicembre.

V. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo alla maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti secondo l’art. 19 in un’assemblea appositamente convocata a tale scopo.

La liquidazione patrimoniale è effettuata a cura del comitato.

Il patrimonio dell’Associazione è integralmente devoluto a scopi culturali definiti dalla Città di Mendrisio.

Art. 27
Diritto suppletorio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli art. 60 e ss del Codice civile svizzero in materia di associazione.

I presenti statuti sono stati accettati dall’assemblea costitutiva tenutasi a Mendrisio il 30 gennaio 2010 ed entrano immediatamente in vigore.